Contratto dirigenza medica e sanitaria. Fumata bianca tra Aran e sindacati

Dopo mesi di trattativa è stata firmata ieri dall’Aran e dai sindacati la pre-intesa sul contratto della Dirigenza medica e sanitaria 2019-2021. Il contratto riguarda circa 135 mila professionisti del Ssn. L’aumento medio è di circa 250-290 euro lordi al mese e gli arretrati ammontano a circa 11 mila euro lordi.

Ora il testo passerà al vaglio dei Ministeri e degli organi di controllo e poi ci sarà la firma definitiva e lo sblocco dei fondi. Probabilmente per vedere le risorse in busta paga si dovrà aspettare il 2024. Risolto il nodo sull’extra orario: dopo un certo tetto (che varierà da azienda ad azienda secondo un algoritmo) le ore andranno recuperate entro 12 mesi.

l nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto (aziendale e regionale), ampliate su pronta disponibilità e guardia, alla riduzione del rischio clinico, alle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro.

Si è proceduto, anche alla luce delle attuali condizioni del Servizio sanitario nazionale, con la riscrittura dell’orario di lavoro, nonché degli istituti peculiari dell’area in questione, quali il servizio di guardia e il servizio di pronta disponibilità. Il sistema degli incarichi dirigenziali, già delineato nella precedente tornata contrattuale, è stato oggetto di specifici aggiornamenti finalizzati a garantire un incarico a tutti i dirigenti, rendendo maggiormente esigibile anche il predetto istituto contrattuale. Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova, del meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Sono state poi ampliate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze, sia giornaliere che orarie.

È stata introdotta per la prima volta una nuova indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, finalizzata al progressivo allineamento alla indennità già in godimento per medici e veterinari.

Nel testo ha trovato spazio, anche per la presente area, la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché l’assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2018, n. 145 definendo gli istituti contrattuali a loro applicabili, tenuto conto della tipologia di prestazioni erogate e le precipue caratteristiche del personale dirigenziale coinvolto.

Il contratto 2019-2021 si qualifica, fra l’altro, per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, che si è manifestata in modo forte nella maggior tutela nei confronti del dirigente relativamente alle condizioni di lavoro e alla valorizzazione della carriera attraverso l’obbligo di attribuzione degli incarichi, alla introduzione di un diritto che riconosce le ore lavorate in più e l’obbligo al loro recupero.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 4.5%, corrispondenti a un beneficio medio complessivo di circa 290 euro/mese, distribuito in maggior parte sulla componente fondamentale del trattamento economico; ad esse vanno sommate risorse individuate da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio le risorse per l’esclusività e quelle relative all’art. 1, commi 435 e 435-bis della Legge 205/2017. Per quanto riguarda gli arretrati, spettanti al 31.12.2023, essi ammontano al circa 10.700 euro.

Sono stati incrementati i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG. Inoltre sono state introdotte le nuove indennità di pronto soccorso e di specificità sanitaria, in precedenza non previste.

Per quanto attiene i fondi aziendali il contratto mantiene la struttura del sistema esistente perfezionandolo anche alla luce del debito informativo richiesto alle aziende.

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