Pronto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2023 da 128,8 mld. Il testo in Stato-Regioni
08.11.2023 | Quotidiano Sanità
Il finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2022 ammonta a 128.869,20 milioni di euro. Il predetto valore di 128.869,20 milioni di euro deve prioritariamente essere ridotto di 864 milioni di euro che finanziano il concorso statale alle spese per l’acquisto dei farmaci innovativi. È quanto emerge dal testo del riparto del Fondo sanitario 2023 che dovrebbe andare all’odg della Stato-Regioni del prossimo giovedì.
Al netto di detto importo, pertanto, il finanziamento iniziale è quantificato in complessivi 128.005,20 milioni di euro che si articola nelle seguenti macrocomponenti:
123.810,15 milioni di euro: finanziamento indistinto;
2.227,71 milioni di euro: finanziamento vincolato in favore delle regioni e delle province autonome (L’importo comprende: − 1.500,00 milioni di euro per obiettivi di piano (legge n. 662/1996 e legge n. 133/2008), inclusi i 336 milioni di euro destinati al finanziamento del Fondo farmaci innovativi (articolo 1, comma 401, legge n. 232/2016) e comprensivi di 7 milioni di euro trasferiti nel bilancio del Ministero della salute ex articolo 19 della legge n. 118/2022; − 40,00 milioni di euro per indennità di abbattimento animali (legge n. 218/1988); − 340,00 milioni di euro per l’emersione dei lavoratori extracomunitari (articolo 103, comma 24, decreto-legge n. 34/2020); − 20,00 milioni di euro per finanziare la rivalutazione del fabbisogno di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (articolo 1, comma 496, legge n. 178/2020); − 12,00 milioni di euro per la Regione Calabria per assunzioni di personale (art. 1, comma 4, decreto-legge n. 150/2020); − 315,71 milioni di euro complessivamente destinati alle regioni, come dettagliato nel prosieguo del presente documento)
74,44 milioni di euro: finanziamento vincolato in favore di tutte le regioni e le province autonome, già ripartito (L’importo comprende: – 50,00 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34/2023, e ripartiti come indicato nella Tabella B allegata alla norma (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76 del 30 marzo 2023); – 20,00 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34/2023, e ripartiti come indicato nella Tabella B allegata alla norma (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76 del 30 marzo 2023); – 4,44 milioni di euro per le finalità di cui all’art. 27, del decreto-legge n. 73/2021 e ripartiti con la Tabella B allegate alla norma (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021));
150,10 milioni di euro: finanziamento vincolato già ripartito con DM 23 dicembre 2022 per il potenziamento dell’assistenza territoriale (art. 1, comma 274, legge n. 234/2021);
1.098,45 milioni di euro: finanziamento vincolato in favore di altri enti;
644,35 milioni di euro: finanziamento premiale, nella misura dello 0,50% del finanziamento complessivo per l’anno 2023 (128.869,20 milioni di euro), accantonato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che integra le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i.; detto importo sarà ripartito con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con quanto contenuto nell’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2023 raggiunto in Conferenza
IMPORTI DA RIPARTIRE
La presente proposta di riparto provvede ad assegnare il fabbisogno sanitario e le corrispondenti risorse finanziarie per complessivi 124.431,40 milioni di euro di cui 123.810,15 milioni di euro a titolo di finanziamento indistinto; 310,71 milioni di euro a titolo di finanziamento vincolato in favore delle regioni; 310,54 milioni di euro in favore degli altri enti che accedono al presente finanziamento.
1) Il finanziamento INDISTINTO, pari a 123.810,15 milioni di euro è determinato come segue: – 128.005.200.000,00.
Finanziamento 2023:
2.227.714.256,00 Vincolato in favore delle regioni e delle province autonome
224.541.000,00 Vincolato in favore delle regioni e delle province autonome già ripartito
1.098.449.770,00 Vincolato in favore degli altri enti
644.346.000,00 fondo premiale
accantonamento 123.810.148.974,00
Il Finanziamento indistinto 2023 comprende le seguenti quote:
4,39 milioni di euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ripartiti sulla base dei criteri previsti dalla citata norma. Il dettaglio del riparto della quota di che trattasi è posto in una tabella allegata al presente riparto (cfr. allegato 1),
69,00 milioni di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/08),
200,00 milioni di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
50,00 milioni di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
186,00 milioni di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per l’anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente Intesa StatoRegioni n. 147/CSR del 1 agosto 2018;
150,00 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche per l’anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
33,71 milioni di euro ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori;
111,00 milioni di euro di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
26,35 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018 n. 14. Con Intesa Stato-Regioni del 25 maggio 2022 (Rep. Atti n. 91/CSR) sono determinate le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi commi 527 e 528 della citata legge n. 145/2018;
554,00 milioni di euro quale finanziamento per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito relativo ai diversi sistemi sanitari regionali;
1.000,00 milioni di euro quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I del decreto-legge n. 34/2020, come previsto dall’articolo 265, comma 4 del medesimo decreto-legge;
1.115,71 milioni di euro quale contributo relativo alle finalità per il personale di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020 ripartiti con la Tabella “Allegato B” e la Tabella “Allegato C” unite al medesimo decreto legge,
100,00 milioni di euro per finanziare l’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 414 e 415, della citata legge n. 178/2020;
500,00 milioni di euro per finanziare l’incremento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 178/2020;
335,00 milioni di euro per finanziare l’incremento dell’indennità di specificità infermieristica, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della citata legge n. 178/2020;
90,00 milioni di euro per finanziare l’indennità di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanità ai sensi dell’articolo 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234/2021; – 200,00 milioni di euro per finanziare l’aggiornamento dei LEA, ai sensi dell’articolo 1, 5 comma 288, della citata legge n. 234/2021;
314,20 milioni di euro per finanziare le prime misure previste dal PanFlu 2021-2023 (articolo 1, comma 261, legge n. 234/2021) a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
30,00 milioni di euro per corrispondere dal 1° giugno 2023 l’indennità di pronto soccorso per dirigenza medica ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 34/2023;
70,00 milioni di euro per corrispondere dal 1° giugno 2023 l’indennità di pronto soccorso per personale del comparto sanità ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 34/2023;
1.400,00 milioni di euro quale contributo per i maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge n. 197/2022 a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
365,48 milioni di euro quale quota che può essere utilizzata per il recupero delle liste d’attesa ai sensi dell’articolo 4, comma 9-octies, del decreto-legge n. 198/2022; – 40,00 milioni di euro quale fondo da destinare all’acquisto, presso gli IRCCS che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche degli stessi Istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200; il fondo è ripartito, tra le regioni ove insistono gli IRCCS pubblici e privati, in coerenza con le prestazioni di alta complessità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell’ambito dei flussi informativi (SDO 2022); la regolazione avviene attraverso gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria; – inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 560, della legge citata legge n. 190/2014, il finanziamento indistinto ha assorbito i finanziamenti gi‡ previsti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di “Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari”, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di “Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, e dall’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, in materia di “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.
Il finanziamento vincolato in favore delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME, pari a 310,71 milioni di euro è composto dalle seguenti quote di finanziamento:
6,68 milioni di euro per la medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, determinata al netto della somma di 0,16 milioni di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013;
165,42 milioni di euro per la medicina penitenziaria (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al netto della somma di 2,376 milioni di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia ex articolo 1, comma 513, della citata legge n. 147/2013;
54,88 milioni di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la 6 Salute 2019-2021) ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e dell’articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, importo già ridotto di 1,125 milioni di euro corrispondente alla componente del finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della citata legge n. 205/2017;
73,73 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3^ annualità del triennio 2021-2024, 2^ annualità del triennio 2022-2025 e 1^ annualità del triennio 2023- 2026 ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall’articolo 1, comma 518, della citata legge n 145/2018, e come ulteriormente modificato dall’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 34/2020;
10,00 milioni di euro per finanziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 50 del citato decreto-legge n. 73/2021 a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario. Le prime quattro quote di cui al precedente punto 2) sono state ripartite prendendo a riferimento i criteri di assegnazione come definiti nelle precedenti proposte di riparto oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021, facendo salvi gli eventuali conguagli da calcolare in occasione della proposta di riparto dell’anno successivo sulla base degli ultimi dati resi disponibili. Le restanti quote sono ripartite sulla base delle quote d’accesso definite con la presente proposta di riparto.
Il finanziamento vincolato in favore di ALTRI ENTI, pari a 310,54 milioni di euro Ë composto dalle seguenti quote:
265,99 milioni di euro per IZS per funzionamento (decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270);
6,00 milioni di euro per CRI (articolo 49-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);
10,00 milioni di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2002-2003 e 2004-2005 (legge 24 dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2005 n. 266);
3,00 milioni di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2006-2007 (legge 24 dicembre 2007 n. 244); – 10,35 milioni di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2019-2021 (arretrati);
4,98 milioni di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2019-2021 – 8,22 milioni di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2016-2018;
2,00 milioni per Centro Nazionale Trapianti (articolo 8- bis del decreto-legge 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2009, n.166).