Riforma Ministero della Salute. Via il segretario generale, tornano i dipartimenti

Lo prevede un emendamento del Governo al decreto che ha riorganizzato i ministeri approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera. L’emendamento cancella l’attuale modello organizzativo basato su un segretario generale e 12 direzioni generali in favore di un nuovo modello con 4 dipartimenti e 12 direzioni generali. Previsto inoltre l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario. 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l’emendamento del Governo al decreto-legge n. 173 del 2022 che interviene in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, introducendo nel dettato legislativo un nuovo articolo, l’Articolo 6-bis, riguardante il Ministero della Salute.

L’emendamento cancella l’attuale modello organizzativo basato su un segretario generale e 12 direzioni generali in favore di un nuovo modello con 4 dipartimenti e 12 direzioni generali.

L’emendamento prevede inoltre l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si fanno salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente.

L’attuazione delle modifiche deve avvenire nel rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria.


I nuovi 4 dipartimenti dovranno essere disciplinati, come prevede l’articolo 4 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, con regolamento o con decreto del Ministro che dovrà fissare le norme sull’organizzazione, dotazione organica, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, nonché l’individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti.

La definizione dei dipartimenti, sempre in ossequio a quanto previsto dal Dlg 300/99 all’articolo 5, sarà fatta per grandi aree di materie omogenee con relativi compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Contenuti simili

I più visti