Tumori. Stabili i numeri del cancro in Italia, nel 2024 stimati 390.100 nuovi casi
Buone notizie sul fronte del cancro, nel 2024 le diagnosi sono stabili rispetto al biennio precedente e il […]
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto 26 gennaio 2023 che individua le fattispecie di pubblicità di dispositivi medico-diagnostici in vitro che non necessitano di autorizzazione ministeriale.
Qui innanzitutto si spiega che non sono oggetto di autorizzazione del Ministero della salute le pubblicità degli accessori di dispositivi medico-diagnostici in vitro a condizione che il messaggio pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprietà non sanitarie.
Non sono sottoposte, altresì, ad autorizzazione del Ministero della salute:
a) la pubblicità, effettuata da un’azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medico-diagnostici in vitro, che richiama la denominazione o il campo di attività delle medesime a condizione che non siano vantate specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente, anche mediante l’immagine della loro confezione, o nel loro complesso;
b) forme di promozione, anche mediante l’utilizzo dell’immagine della confezione, di dispositivi medico-diagnostici in vitro realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico-diagnostico in vitro;
c) la pubblicazione dell’immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo medico-diagnostico in vitro o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico;
d) limitatamente alla vendita a distanza di cui all’art. 6 del regolamento (UE) n. 2017/746, la pubblicazione dell’immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo medico-diagnostico in vitro o della sua confezione nonché la descrizione e la destinazione d’uso così come riportate nelle istruzioni per l’uso, purché sia presente e consultabile la versione integrale delle predette istruzioni per l’uso.
Il Ministero della salute, qualora una pubblicità presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori:
a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.
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