Consulta: i Lea vanno aggiornati per evitare obsolescenza delle cure
17.04.2023 | Quotidiano Sanità
La “salute” è una delle parole chiave nell’attività della Corte Costituzionale. Lo ha ribadito ieri la presidente della Consulta Silvana Sciarra nella sua Relazione annuale sull’attività della Corte che, al tema della salute, ha dedicato diverse riflessioni ricordando alcune delle principali decisioni adottate nel corso del 2022.
Misure restrittive per il Covid e diritti della persona. “Le misure adottate dal legislatore per contrastare il diffondersi della pandemia da COVID-19 – ha detto Sciarra – hanno posto la Corte costituzionale di fronte a complesse decisioni, volte a sindacare il bilanciamento effettuato dal legislatore e ad accertare il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione”.
“Nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, la Corte ha chiarito che le misure restrittive di carattere generale, come la quarantena obbligatoria, adottate dalle autorità nel contesto pandemico, devono essere ricondotte nell’alveo della disciplina costituzionale relativa alle limitazioni della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e non alle restrizioni della libertà personale (art. 13 Cost.)”, ha spiegato, rimarcando che le misure adottate erano “giustificate dall’urgenza di proteggere la salute nell’interesse della collettività, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, nelle circostanze del caso concreto (sentenza n. 127)”.
Test solo in farmacia. “Su altro versante – ha ricordato poi Sciarra nella sua relazione – si è ritenuta non in contrasto con la Costituzione la normativa che ha consentito solo alle farmacie, in quanto inserite nel Servizio sanitario nazionale, e non anche alle «parafarmacie», l’effettuazione di test e tamponi finalizzati a diagnosticare il contagio”. La tutela della salute giustifica, anche nell’ordinamento europeo, restrizioni alla libertà di stabilimento e alla concorrenza (sentenza n. 171)”, ha detto.
Il diritto alla salute. La presidente ha poi ricordato che anche nelle decisioni che attengono a ricorsi in via principale “la persona e la sua salute occupano un posto centrale”.
Ad esempio “nel dichiarare incostituzionale una legge regionale pugliese che prevedeva l’erogazione di un test di screening prenatale, in via sperimentale, per la durata di due anni – poiché la regione era sottoposta a un piano di rientro – la Corte costituzionale ha ribadito che il procedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA – nei quali non era contemplato tale screening – ha lo scopo di contemperare la tutela della salute con il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (sentenza n. 161)”.
“In un giudizio su altra legge pugliese che ha introdotto un esame genetico, in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie con largo anticipo ed esattezza, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, fornendo tuttavia una interpretazione estensiva di una prestazione contemplata nei livelli essenziali di assistenza (LEA), idonea a consentire l’accesso al test, anche nel caso di mero sospetto e non solo nell’ipotesi di accertata malattia”, ha ricordato ancora Sciarra.
Aggiornare i Lea. “In questo contesto ha sottolineato la presidente della Consulta – gli organi politici sono comunque sollecitati ad aggiornare i LEA, al fine di evitare l’obsolescenza delle cure e garantire l’eguaglianza nell’accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale (sentenza n. 242). Non si può non sottolineare la centralità di questo adempimento”.
“E ancora – ha poi aggiunto – pur dichiarando contraria alla Costituzione una legge statale non rispettosa del principio di leale collaborazione (120 Cost.), la Corte ha asserito l’importanza di cure personalizzate a tutela della salute delle donne, facendo salvi i procedimenti di spesa in corso (sentenza n. 114)”.
La finanza pubblica e la salute. E infine un ultimo esempio: “Nel salvare la previsione – operata dal legislatore molisano – del vincolo di destinazione di alcune somme a un Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, la Corte ne ha ravvisato la coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e la comune finalità di assicurare tutela a situazioni di particolare vulnerabilità, come quella delle persone con disabilità, cui il disegno costituzionale dedica particolare attenzione, in quanto coinvolge un complesso di «valori che attingono» ai suoi «fondamentali motivi ispiratori» (sentenza n. 110)”.
“I principi di finanza pubblica devono dunque essere letti in armonia con la tutela dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni delle persone, tutela che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, sia lo Stato sia le Regioni”, ha detto Sciarra.