Tumori. Stabili i numeri del cancro in Italia, nel 2024 stimati 390.100 nuovi casi
Buone notizie sul fronte del cancro, nel 2024 le diagnosi sono stabili rispetto al biennio precedente e il […]
Con alcune ordinanze di identico contenuto, il Tar del Lazio, sezione III quater, ha sollevato “la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa al payback dei dispositivi medici, con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione”, rilevando che “le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili”. Così in una nota il Tar del Lazio.
“Tale previsione normativa – si legge in una delle ordinanze – intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti”.
Inoltre per il Tar: “la norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all’art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria”.
Resta quindi sospeso il pagamento di 1 miliardo da parte delle aziende per gli sforamenti del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Un bel problema per molte regioni che contavano su quelle risorse per non far franare i bilanci.
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