Camera. Istituire la figura dello psicologo scolastico

L’obiettivo del provvedimento è quello di regolamentare e rendere stabile, nelle scuole di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico. La sua prestazione di lavoro ordinario dovrà avere una durata pari a 36 ore settimanali e la sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella di un docente al momento dell’immissione in ruolo e potrà essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

L’Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato della figura professionale dello psicologo scolastico quale componente strutturale del servizio scolastico. La presenza dello psicologo nella scuola italiana non è definita da una norma che ne renda l’inserimento stabile.

Le scuole possono avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o attraverso l’impiego del fondo d’istituto, ma questa possibilità appartiene, appunto, alla sfera delle possibilità, delle scelte.

Da qui muove la proposta di legge a firma Patrizia Marrocco (FI) e Mauro D’Attis (FI), presentata lo scorso ottobre ma il cui testo è stato stampato alla Camera nella giornata del 9 febbraio.

L’obiettivo del provvedimento è quello di mettere a frutto le esperienze accumulatesi negli anni al fine di regolamentare e rendere stabile, nelle scuole di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico.

Quanto alle modalità operative, lo psicologo scolastico, si legge, “opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le aree di intervento. Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell’ambito della classe e di migliorarne la qualità.


Inoltre, su indicazione del dirigente scolastico, potrà convocare i genitori e organizzare colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell’alunno o studente. Lo psicologo scolastico potrà accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell’istituzione scolastica presso cui opera.

L’attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:
a) supporto nell’inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell’alunno o studente all’interno del sistema scolastico;
b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;
c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
d) supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;
e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell’età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all’interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;
g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;
i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell’ambito della scuola;
l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell’alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico dovrà avere una durata pari a trentasei ore settimanali e la sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella di un docente al momento dell’immissione in ruolo e potrà essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Potranno svolgere l’attività di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all’ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell’età evolutiva. Per l’attuazione di questa legge è prevista un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

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