Alcol. Oltre 8 mln di consumatori a rischio in Italia, solo l’8,3% dei casi gravi è rilevato dal Ssn
Sono oltre 8 milioni gli italiani che bevono mettendo a rischio la propria salute e 730mila quelli che […]
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato il nuovo “Documento di armonizzazione delle procedure di semplificazione dell’iter negoziale di prezzo e rimborso”. L’iniziativa mira a ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti per la determinazione del prezzo e della rimborsabilità, accelerando l’accesso sul mercato per specifiche categorie di farmaci e consentendo alla Commissione Scientifica ed Economica (CSE) di concentrare le proprie attività sui dossier che richiedono approfondimenti valutativi più complessi.
“È un passo importante nell’ottica della semplificazione e della sburocratizzazione dell’Agenzia – afferma il Presidente dell’AIFA, Robert Nisticò – Avere a disposizione procedure negoziali aggiornate e armonizzate significa poter garantire iter più celeri e trasparenti e quindi un accesso più tempestivo dei pazienti alle terapie rimborsate”.
“Dopo l’aggiornamento delle linee guida dei dossier di richiesta del prezzo e della rimborsabilità da parte delle aziende farmaceutiche, il documento pubblicato oggi mira a ottimizzare il procedimento amministrativo, oltre a razionalizzare e coordinare l’attività degli uffici nell’ambito delle diverse procedure di prezzo e rimborso”commenta il Direttore Tecnico Scientifico, Pierluigi Russo.
Per garantire decisioni più rapide e tempestive, AIFA ha individuato due categorie di procedure: le “semplificate” e le “fast track”.
Procedure semplificate
Queste procedure non sono sottoposte alla valutazione della CSE. Le pratiche vengono istruite dall’Ufficio Prezzi e Rimborso e sottoposte direttamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rientrano in questo gruppo:
Procedure Fast Track
Queste procedure prevedono il passaggio in CSE, ma si distinguono per una valutazione estremamente celere basata su pareri standardizzati e parametri negoziali stabiliti in via preventiva dalla Commissione. Appartengono a questo gruppo:
Ai fini della sottomissione del dossier, il Richiedente è tenuto a presentare la consueta istanza negoziale, indicando nella cover letter la volontà di avvalersi delle procedure previste dal Documento e specificando la relativa tipologia di riferimento.
Nelle more dell’aggiornamento della piattaforma informatica e-Dossier, il Richiedente, per l’individuazione della sotto-tipologia negoziale, potrà fare riferimento alla tabella “Modalità di presentazione del dossier per procedure di semplificazione”, che evidenzia la corrispondenza tra le sotto-tipologie attualmente disponibili in piattaforma e quelle indicate nel Documento. Restano ferme le modalità di presentazione del dossier previste per la tipologia negoziale TN 8.
Il nuovo Documento annulla e sostituisce tutte le procedure semplificate precedentemente in vigore.