Si riduce la stretta per i gettonisti. Nuove assunzioni per Irccs e Izs

Le commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera hanno completato ieri nella tarda nottata l’esame del  decreto bollette e votato il mandato ai relatori (Guerino Testa di FdI e Annarita Patriarca di FI) a riferire in Aula, dove il provvedimento arriverà il 17 maggio per l’avvio della discussione generale.

Per quanto riguarda gli 8 articoli di interesse sanitario contenuti nel provvedimento, sono stati approvati in totale 22 emendamenti. Alcuni di questi riguardano semplici norme di dettaglio che si limitano a esplicare il maniera più puntuale il contenuto del decreto, altri invece hanno modificato nella sostanza il testo o introdotto nuove misure. Ad esempio, viene rivista la stretta nei confronti dei gettonisti, permettendo sia la prosecuzione dei contratti in essere che la possibilità di far ricorso a queste esternalizzazioni, seppur per una sola volta, in tutte le specialistiche che lo riterranno necessario e non più solo per l’emergenza-urgenza.

Alle start-up innovative in sanità viene riconosciuto, nel limite complessivo di 2milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro. I laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, l’abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Potranno inoltre esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

Si prevede poi la possibilità di costituire posti fissi della Polizia di Stato in strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura. Infine, prevista la possibilità di nuove assunzioni in deroga ai vincoli di spesa per Irccs e Izs.

Ecco tutte le novità introdotte articolo per articolo.

Articolo 8 (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

Un emendamento di maggioranza aggiunge che l’integrale e tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta del payback “estingue l’obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”.

Articolo 9 (Iva su payback dispositivi medici)
Un emendamento di maggioranza specifica che le Regioni sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’Iva sull’importo oggetto di versamento, computando l’Iva sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell’Iva applicabili ai beni acquistati. Questo sarà utile dal momento che, ai sensi dell’articolo 9, le aziende potranno portare in detrazione l’Iva determinata, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
Come avevamo già anticipato nelle scorse settimane, si va qui ad allentare la stretta per i gettonisti. Emendamenti di maggioranza prevedono infatti che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale potranno procedere alle esternalizzazioni per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici anche prorogando contratti in corso di esecuzione e per tutte le specialistiche, quindi non più esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri.

La stretta sui gettonisti prevista dal decreto non si applicherà agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti anche in questo caso non potrà però eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre, la stretta non si applicherà ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presìdi ospedalieri pubblici.

Articolo 11 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza)
Le disposizioni che prevedono per gli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per l’anno 2023, alle prestazioni aggiuntive la cui tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi, con le modifiche introdotte sono ora applicabili nei limiti di spesa previsti anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (Dea) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 12 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
La norma ha l’obiettivo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti nei servizi di emergenza-urgenza attraverso un ampliamento della platea dei professionisti che possono accedere al servizio e alle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione. L’emendamento si limita a specificare che, chi ha maturato tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023 almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria del settore, anche se privo del relativo diploma di specializzazione.

Si aggiunge inoltre che in via sperimentale il personale medico in formazione potrà prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi

Articolo 13 (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
Sull’abolizione del vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche si introduce un monitoraggio che dovrà essere effettuato ogni due anni dal Ministero della Salute sull’attuazione delle disposizioni previste dalla nuova norma.

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
La manovra 2018 all’articolo 548-bis disponeva che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale potessero procedere, fino al 31 dicembre 2022, all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria separata dei medici in formazione specialistica. Si rimandava a specifici accordi tra le Regioni e le Università per la definizione sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Un emendamento di maggioranza specifica ora che questi accordi dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 14-bis (Start-up innovative)
Il nuovo articolo è stato introdotto con un emendamento dei relatori. Alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Articolo 15 (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero)
L’emendamento consente alle strutture del Terzo settore di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi), regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita.

Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)
L’emendamento di maggioranza prevede per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, l’abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Potranno inoltre esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

Articolo 15-bis (Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)
Sempre per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, potranno iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

Inoltre, presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, per le relative esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione dei reati, nonché per assicurare l’incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato sulla base di apposita ordinanza adottata dal Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-bis (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di Irccs pubblici e Izs)
Grazie ad emendamenti bipartisan, per rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti potranno assumere a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali che abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 le assunzioni potranno essere effettuate in deroga ai limiti di spesa

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